A volte qualcuno si presenta e chiede quanto costa ordinare una Messa. Di solito chiedo se la "consumano" lì o se la portano a casa, perché pare che parlino di una pizza. Comunque battute a parte, la Messa non si ordina e non si paga. Per essere chiari ci riferiamo direttamente al Codice di Diritto Canonico:
L'OFFERTA DATA PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA
Can.
945 - §1. Secondo l'uso approvato della Chiesa, è lecito a ogni sacerdote che
celebra la Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo
una determinata intenzione.
§2. È vivamente
raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli,
soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta.
Can.
946 - I fedeli che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la
loro intenzione, contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta
partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle
opere.
Can.
947 - Dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche
l'apparenza di contrattazione o di commercio.
Can.
948 - Devono essere applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro
per ciascuno dei quali l'offerta, anche se esigua, è stata data e accettata.
Can.
949 - Chi è onerato dall'obbligo di celebrare la Messa e di applicarla secondo
l'intenzione di coloro che hanno dato l'offerta, vi è ugualmente obbligato
anche se, senza sua colpa, le offerte percepite sono andate perdute.
Can.
950 - Se viene offerta una somma di denaro per l'applicazione di Messe senza
indicare il numero delle Messe da celebrare, questo venga computato in ragione
dell'offerta stabilita nel luogo ove l'offerente dimora, a meno che non debba
legittimamente presumersi che fu un'altra la sua intenzione.
Can.
951 - §1. Il sacerdote che celebra più Messe nello stesso giorno, può applicare
ciascuna di esse secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta, ma a
condizione però che, al di fuori del giorno di Natale, egli tenga per sé
l'offerta di una sola Messa e consegni invece le altre per le finalità
stabilite dall'Ordinario, essendogli consentito di percepire una certa
retribuzione a titolo estrinseco.
§2. Il sacerdote che
concelebra nello stesso giorno una seconda Messa, a nessun titolo può percepire
l'offerta per questa.
Can.
952 - §1. Spetta al concilio provinciale o alla riunione dei Vescovi della
provincia definire per tutta la provincia, mediante decreto, quale sia
l'offerta da dare per la celebrazione e l'applicazione della Messa, né è lecito
al sacerdote chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare
una offerta data spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita
per l'applicazione della Messa.
§2. Ove manchi tale
decreto si osservi la consuetudine vigente nella diocesi.
§3. Anche i membri di
tutti gli istituti religiosi debbono attenersi allo stesso decreto o alla
consuetudine del luogo, di cui ai §§1 e 2.
Can.
953 - Non è lecito ad alcuno accettare tante offerte di Messe da applicare
personalmente, alle quali non può soddisfare entro l'anno.
Can.
954 - Se in talune chiese o oratori vengono richieste celebrazioni di Messe in numero
maggiore di quante ivi possono essere celebrate, è lecito farle celebrare
altrove, eccetto che gli offerenti non abbiano manifestato espressamente una
volontà contraria.
Can.
955 - §1. Chi intendesse affidare ad altri la celebrazione di Messe da
applicare, le trasmetta quanto prima a sacerdoti a lui accetti, purché a lui
consti che sono al di sopra di ogni sospetto; deve trasmettere l'offerta
ricevuta intatta, a meno che non consti con certezza che la parte eccedente
l'offerta dovuta nella diocesi, fu data in considerazione della persona; è
tenuto anche all'obbligo di provvedere alla celebrazione delle Messe, fino a
che non avrà ricevuto la prova sia dell'accettazione dell'obbligo sia
dell'offerta pervenuta.
§2. Il tempo entro il
quale debbono essere celebrate le Messe, ha inizio dal giorno in cui il
sacerdote che le celebrerà, le riceve, se non consti altro.
§3. Coloro che affidano
ad altri Messe da celebrare, annotino senza indugio nel registro sia le Messe
che hanno ricevuto sia quelle che hanno trasmesso ad altri, segnando anche le
loro offerte.
§4. Qualsiasi sacerdote
deve annotare accuratamente le Messe che ha ricevuto da celebrare e quelle cui
ha soddisfatto.
Can.
956 - Tutti e ciascun degli amministratori di cause pie o coloro che in
qualunque modo sono obbligati a provvedere alla celebrazione di Messe, sia
chierici sia laici, consegnino ai propri Ordinari, secondo modalità che essi
dovranno definire, gli oneri di Messe ai quali non si sia soddisfatto entro
l'anno.
Can.
957 - Il dovere e il diritto di vigilare sull'adempimento degli oneri di Messe,
competono, nelle chiese del clero secolare, all'Ordinario del luogo, nelle
chiese degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica, ai loro
Superiori.
Can.
958 - §1. Il parroco come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio
ove si è soliti ricevere offerte di Messe, abbiano un registro speciale, nel
quale annotino accuratamente il numero delle Messe da celebrare, l'intenzione,
l'offerta data e l'avvenuta celebrazione.
§2. L'Ordinario è tenuto
all'obbligo di prendere visione ogni anno di tali registri, personalmente o
tramite altri.
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